Commercializzazione, Trasporto Armi munizioni esplosivo
Speciali limiti all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita' nonche' all'impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
DECRETO 15 agosto 2005 Art. 2.
1. Le attivita' di posizionamento e di sparo dei prodotti esplosivi di 2ª e 3ª categoria per uso civile deve svolgersi alla presenza della Forza pubblica, osservate le disposizioni vigenti per i servizi a pagamento richiesti da privati, o, in mancanza, adottando le misure di sicurezza e di controllo prescritte dal questore, che puo' disporre la vigilanza, con spese a carico dell'impresa interessata, di guardie particolari giurate, munite di specifici ordini di servizio. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 delle operazioni di posizionamento e sparo deve essere dato preventivo avviso, almeno cinque giorni prima, al questore, che, nei tre giorni successivi comunica la disponibilita' della forza pubblica o prescrive le misure di sicurezza e di controllo occorrenti.
1. Le attivita' di posizionamento e di sparo dei prodotti esplosivi di 2ª e 3ª categoria per uso civile deve svolgersi alla presenza della Forza pubblica, osservate le disposizioni vigenti per i servizi a pagamento richiesti da privati, o, in mancanza, adottando le misure di sicurezza e di controllo prescritte dal questore, che puo' disporre la vigilanza, con spese a carico dell'impresa interessata, di guardie particolari giurate, munite di specifici ordini di servizio. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 delle operazioni di posizionamento e sparo deve essere dato preventivo avviso, almeno cinque giorni prima, al questore, che, nei tre giorni successivi comunica la disponibilita' della forza pubblica o prescrive le misure di sicurezza e di controllo occorrenti.
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